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Comunicato Stampa |
PROSEGUE L'IMPEGNO DI MANTOVANO SULLA RETTIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 56 DEL 2000
Alleanza Nazionale in Puglia prosegue il suo impegno per la rettifica del
decreto legislativo n. 56 del 2000 sul federalismo fiscale. A tal fine il
Coordinatore regionale, on. Alfredo Mantovano, ha sottoposto ai cinque
presidenti provinciali del partito un ordine del giorno affinché venga
proposto - così come suggerito dal presidente del Consiglio Regionale Mario
De Cristofaro - dai capigruppo di AN in tutti i Consigli provinciali e
comunali pugliesi, come già fatto dall’on. Ugo Lisi alla Provincia di Lecce.
L’ordine del giorno impegna i consigli a segnalare e a promuovere, nelle
sedi deputate, l’urgente e necessaria revisione della disciplina posta dal
“decreto 56” e dalle relative norme di attuazione.
Si riporta di seguito il testo integrale dell’ordine del giorno
Il Consiglio …,
- considerato che il nuovo regime di ripartizione delle risorse finanziarie,
in precedenza ancorato alla spesa storica, prevede ora che le risorse
assegnate in funzione perequativa dovrebbero essere determinate per ciascuna
regione sulla base di meccanismi di calcolo imperniati su quattro parametri:
a) la popolazione residente; b) la capacità fiscale; c) la dimensione
geografica; d) il fabbisogno sanitario;
- considerato che, in particolare, l’articolo 2, comma 4, del d. lgs. n. 56
del 2000, nell’ambito della prevista compartecipazione delle regioni a
statuto ordinario all’IVA, dispone che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministero della sanità, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di
ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei
criteri previsti dall’articolo 7, le somme da erogare a ciascuna regione;
- considerato che l’articolo 7 del d.lgs. n. 56 del 2000 dispone che, al
fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le
proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli
essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto
delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e dell
’esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali, la
determinazione delle quote di cui all’articolo 2, comma 4, è effettuata in
funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità
fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90
per cento, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna
regione, come definiti e determinati dalle specifiche tecniche contenute nel
relativo allegato, che reca a tal fine una complessa formula matematica;
- considerato che, in attuazione di tali disposizioni, è intervenuto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2004, recante
“Determinazione delle quote previste dall’art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – anno 2002”, adottato senza che sia
stata conseguita l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
- considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
maggio 2004 ha determinato un travaso di milioni di euro dalle regioni del
Sud a quelle del Nord, (ad esempio, a fronte di una perdita di circa 30
milioni della regione Puglia, la Regione Lombardia ha potuto contare su 48
milioni di euro in più);
- considerato che, da notizie di stampa (M. Bordignon – P. Giarda, “Decreto
56”, errori di applicazione, in Il Sole – 24 ore), parrebbe che vi fossero
stati anche errori nell’applicazione della disciplina recata dal d.lgs n. 56
del 2000;
- considerato che nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del
10 luglio 2003, durante l’esame dello schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante “Determinazione delle quote previste dall’
art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – anno
2002”, le Regioni avevano già rilevato la mancata rispondenza dei
meccanismi individuati dal d.lgs. n. 56 del 2002 alle loro esigenze e che lo
stesso Ministro per gli affari regionali aveva dichiarato che proprio tali
meccanismi non si erano dimostrati equi, essendo alcune Regioni più
penalizzate di altre, e che il Governo avrebbe valutato la possibilità di
modificare i meccanismi in discorso;
- considerato che, con particolare riferimento alla Regione Puglia, il
Presidente della stessa, in una nota inviata alle alte cariche dello Stato
per richiedere l’intervento del Governo, ha evidenziato che, sulla base dei
dati contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
proiettati fino al 2013 (anno previsto per l’entrata a regime del decreto n.
56 del 2000) la propria Regione passerebbe da una perdita di 30 milioni di
euro per il 2002 ad una perdita di oltre 70 milioni di euro per il 2003,
fino ad arrivare ad una perdita di oltre 600 milioni di euro nel 2013 e, per
effetto dell’accumulo, nel decennio, sarebbe soggetta a una decurtazione di
risorse pari a circa 4 miliardi di euro;
- considerato che, con nota prot. N. 4610/03/2.7.1 dell’8 settembre 2003, il
Ministro degli affari regionali, rispondendo alla sopra menzionata nota del
Presidente della Regione Puglia, ha concordato pienamente con l’esigenza di
una revisione del d.lgs. n. 56 del 2000, ritenendo che tuttavia non vi siano
margini per una modifica del decreto di attuazione emanato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, stante l’attuale quadro normativo;
- considerato che la Regione Campania ha proposto ricorso alla Corte
Costituzionale per conflitto di attribuzione contro la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in relazione alla deliberazione del consiglio dei
ministri assunta il 14 maggio 2004 e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 maggio 2004, recante “Determinazione delle quote previste
dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – anno
2002”;
- considerato che la Regione Puglia ha proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo del Lazio per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2004, recante
“Determinazione delle quote previste dall’art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – anno 2002”;
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