ALFREDO MANTOVANO
Deputato al Parlamento italiano
RESPONSABILE DI A.N. PER I PROBLEMI DELLO
STATO

 


SINDACATO ISPETTIVO

 

Seduta di presentazione XIII° Legislatura N. atto 9 novembre
Indicizzazione geopolitica Iter in corso 
Presentata da: Mantovano, Migliori, Zacchera, Carlesi, Malgieri

MOZIONE

La Camera dei Deputati Premesso che:

La Gazzetta Ufficiale di mercoledì 11 ottobre 2000 ha pubblicato alle pagg. 26-27 l'Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Norlevo", qualificando tale farmaco "contraccettivo d'emergenza". In base a tale autorizzazione il Norlevo viene distribuito nelle farmacie dietro presentazione di ricetta medica rinnovabile volta per volta. In realtà, la cosiddetta "contraccezione d'emergenza" ha un effetto antinidatorio, e quindi ovvero abortivo, anche se non si può escludere che, quando vi si ricorre dopo un rapporto sessuale avvenuto alcuni giorni prima dell'ovulazione, tale prodotto possa talora bloccare l'ovulazione esercitando solo in questo caso un meccanismo propriamente contraccettivo, ovvero di impedimento della fecondazione. Se vi è già stata fecondazione dell'ovulo, e quindi formazione dell'embrione, il meccanismo d'azione è di impedire all'embrione eventualmente fecondato di iniziare, fra la 5^ e la 6^ giornata dalla fecondazione, l'impianto nella parete uterina: non si tratta, dunque, di un meccanismo contraccettivo bensì abortivo dal momento che si impedisce la prosecuzione di un processo di sviluppo già iniziato. Gli esiti del farmaco consistono nell'alterazione del corpo luteo, responsabile della produzione di progesterone nella fase postovulatoria e nello sviluppo asincronico dell'endometrio uterino, con conseguente impossibilità di impianto dell'embrione eventualmente fecondato.

Nel Comunicato stampa del Ministero della Sanità n. 231 del 29 settembre 2000 con riferimento al Norlevo si legge quanto segue: "Il farmaco deve essere inteso come metodo contraccettivo di emergenza, da usare solo in casi eccezionali; non svolge alcuna funzione abortiva, in quanto il meccanismo d'azione consiste nell'impedire l'impianto dell'ovulo fecondato o nel blocco dell'ovulazione". Sulla stessa linea si collocano successive dichiarazioni del ministro della Sanità (cf. ANSA del 2-11-2000). Premesso che la terminologia "ovulo fecondato" svia l'attenzione sulla realtà su cui si interviene, e cioè l'embrione umano, va osservato che per giungere alle predette affermazioni sono state necessarie delle modificazioni semantiche: anzitutto è stata ridefinita la gravidanza, il che ha comportato mettere in discussione anni e anni di certezze scientifiche. Infatti la gravidanza è stata sempre intesa come il periodo compreso tra la fecondazione e il parto. Chi ha qualificato "contraccettivo" un antinidatorio ha dovuto spostare l'inizio della gravidanza all'impianto dell'embrione nella parete uterina, quindi non prima del 6^ giorno come limite minimo o non dopo il 14^ giorno come limite massimo. Un prodotto che impedisce l'annidamento non porrebbe dunque termine ad una gravidanza e non sarebbe un abortivo. Che non si tratti di una disputa tra laici e cattolici, con i secondi che sostengono che la contraccezione d'emergenza è un abortivo, e i primi per i quali invece la contraccezione d'emergenza è un contraccettivo ad azione antinidatoria, è smentito, oltre che da dati scientifici oggettivi, da autori tutt'altro che condizionati da una morale religiosa: fra essi E. E. Baulieu - l'inventore della RU 486 - , il quale ha affermato che "l'interruzione della gravidanza dopo la fecondazione può essere considerata alla stregua di un aborto"; altri, pure non cattolici, si sono dimostrati quantomeno titubanti sulla qualifica della contraccezione d'emergenza definendola "simile" all'aborto (Planned Parenthood in Europe 1995, 24 (2): 8). L'altra modificazione sematica consiste nell'ampliamento del significato di contraccezione per includere la prevenzione dell'annidamento nella parete uterina: è però illogico dire che si previene qualcosa che è già avvenuto, qual è la fecondazione.

In realtà, mentre comunicazioni come quella, pure citata dal ministro Veronesi, dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1985, non superano la qualifica di mere convenzioni, ma non già di studi scientifici, l'accertamento oggettivo rivela in modo inconfutabile che al momento della penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo i due gameti dei genitori formano una nuova entità biologica - lo zigote - che porta in sé una nuova vita individuale: i 46 cromosomi dello zigote, risultanti dalla fusione delle 23 paia di cromosomi provenienti dall'organismo paterno e materno, rappresentano un nuovo sistema. Non si tratta della semplice somma di due sottosistemi, ma di un sistema combinato, assolutamente originale, con una propria individuazione e autonomia. Il successivo annidamento nell'utero rappresenta esclusivamente una delle tappe di un processo, che prende l'avvio dalla formazione dello zigote.

Che questo sia l'inizio della vita è confermato da quel Ministero della Sanità che oggi autorizza la commercializzazione del Norlevo e che, nella relazione sull'attuazione della legge 194/78 per l'anno 1992 (pubblicata il 5 aprile 1994), scriveva testualmente: "è motivo di preoccupazione il diffondersi probabile di metodiche impropriamente chiamate contraccettive, che in realtà non impediscono la fecondazione dell'ovulo, e che perciò non vanno catalogate nel campo della contraccezione. Variamente denominate ("pillola del giorno dopo", contragestazione", "pulizia mestruale") queste metodiche vengono usate dopo un rapporto non protetto, omesso l'accertamento di gravidanza. Sfuggono perciò ad ogni controllo, anche se violano la legge 194, il cui art. 1 non distingue la tutela della vita prima o dopo l'impianto e possono aumentare in modo non verificabile la quantità di abortività clandestina".

Per questo la distribuzione della pillola del giorno dopo, così come autorizzata dal ministero della Sanità, integra una serie di violazioni della legge 194/1978. Proprio perché nella gran parte dei casi l'effetto è abortivo, assumere la pillola equivale in quei casi a interrompere volontariamente la gravidanza. Perché ciò sia possibile quella legge impone che la donna si rivolga a un consultorio o al medico di fiducia, i quali devono svolgere i necessari accertamenti medici, tentare un'opera di dissuasione, e rilasciare il certificato che permette di eseguire l'intervento (artt.4 e 5). La vendita della pillola in farmacia, al di fuori della procedura ricordata, rende il medico e il farmacista responsabili del reato previsto dall'art.19 della stessa legge (aborto clandestino): non sarebbero scusati dal decreto del ministero della Sanità, perché quest'ultimo non ha il potere di derogare a una legge dello Stato. La legge 194/1978 è violata quanto all'obiezione di coscienza che, in base all'art.9, "esonera il personale sanitario (…) dal compimento delle procedure e delle attività (…) dirette a determinare l'interruzione della gravidanza": né il medico né chi lo assiste possono essere obbligati a qualcosa che, in quanto contrasta col diritto alla vita, contrasta prima ancora con la coscienza personale. Poiché la prescrizione, la distribuzione e la somministrazione della pillola del giorno dopo avviene al di fuori dei dettami della legge 194/1978, chi non volesse né prescriverli né somministrarli non ha la possibilità di sollevare obiezione. La legge è violata anche quanto all'aborto della minorenne che, in base all'art.12, per interrompere la gravidanza ha necessità dell'assenso di chi esercita la potestà o del provvedimento del giudice tutelare; la donna con meno di diciotto anni può invece acquistate il farmaco, prescindendo da qualsiasi assenso, con una semplice ricetta medica.

IMPEGNA IL GOVERNO

a sospendere il decreto di Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Norlevo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 11 ottobre 2000 e a subordinarne la distribuzione alla integrale conformità alla legge 194 del 22.5.1978; e quindi:

a condizionarne la consegna al rispetto della procedura prevista dagli articoli 4 e 5 della legge medesima;

a vietarne la consegna alle minorenni, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 12 della stessa legge;

a includere espressamente fra i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di obiezione anche i titolari di farmacie o loro dipendenti che siano in qualche modo coinvolti nella distribuzione del "Norlevo".