ALFREDO MANTOVANO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
MINISTERO DELL'INTERNO

 


Interventi sulla stampa

 

Articolo pubblicato su Il Sole 24Ore
(Sezione: Norme e Tributi    Pag.   25  )
Martedì 5 novembre 2002




Circolare del ministero del' Interno alle prefeture


Extracomunitari, sanatoria più ampia



 

ROMA . Un permesso di soggiorno di sei mesi per l'extracomunitario che apre una vertenza nei confronti del datore di lavoro che l' ha licenziato negandogli così la regolarizzazione. E questa - come aveva annunciato la settimana scorsa il sottosegretario Alfredo Mantovano - la principale novità interpretativa inserita nella circolare 31 ottobre 2002 del ministero dell'interno in corso di spedizione alle Prefetture. La circolare fa riferimento alla disp osizione del Testo unico della legge sull'immigrazione (legge 189/2002) che consente il rilascio di un permesso di soggiorno di sei mesi in attesa di occupazione. L'extracomunitario che apre la vertenza viene sostanzialmente considerato come "in attesa di lavoro".

Sarà poi regolarizzato - anche se questa precisazione- viene -data- per- scontata e non è stata quindi inserita nella circolare - anche chi nei tre mesi precedenti all'entrata in vigore della normativa (10 giugno-li settembre 2002) si è assentato per motivi di salute, familiari o semplicemente per ferie. Motivi - spiega Mantovano - che chiaramente non interrompono il rapporto di lavoro. Inoltre, per le badanti il cui datore di lavoro muoia prima della firma del contratto, potrà subentrare la famiglia del defunto e in caso potranno essere assunte anche come collaboratrici.

L'attività del ministero dell'Interno non si limita alla circolare. Da ieri 11 Viminale ha iniziato a inviare alle prefetture altri chiarimenti. In primo luogo, il decesso del datore di lavoro domestico avvenuto tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e la stipula del contratto di soggiorno non impedisce all'extracomunitario l'ulteriore permanenza sul territorio italiano. Le altre precisazioni riguardano poi la possibilità di prosecuzione - in caso di subentro di azienda - della regolarizzazione dell'extracomunitario dipendente , la regolarizzazione di un socio lavoratore di coop (purché dipendente) e la presentazione "non necessaria" di apposita istanza di revoca in caso di regolarizzazione di un extracomunitario colpito da provvedimento di espulsione. Il testo integrale dei chiarimenti è reperibile nel sito del Sole-24 Ore all'indirizzo www.ilsole24ore.con-ì/norme.

Infine, a una settimana dal termine per la presentazione dlle domande di regolarizzazione alle Poste (il novembre), il ministero dell'Interno ha diffuso un'ulteriore nota esplicativa che dovrebbe dare una risposta a molti dubbi che ancora circondano la procedura. Anche in caso di rigetto della domanda di regolarizzazione il datore di lavoro non potrà essere denunciato per aver impiegato in nero un extracomunitario. La posizione lavorativa irregolare che va dal 10 giugno al 9 settembre 2002 - spiega il ministero - sarà infatti sanata comunque grazie al contributo una tantum versato alle Poste. Questo però vuoI dire che, in caso di rigetto, i soldi versati non verranno restituiti.

Ancora, nel caso in cui la domanda di regolarizzazione venga respinta, il lavoratore extracomunitario viene informato ufficialmente che non gli sarà rilasciato il permesso di soggiorno. A quel punto avrà 15 giorni per lasciare l'Italia. Contro il rigetto della domanda il datore di lavoro, e non l'extracomunitario, può fare ricorso al Tar. La domanda di regolarizzazione - spiega ancora l'Interno - è consentita anche per gli extracomunitari che hanno un documento di riconoscimento scaduto e non ancora rinnovato. In ogni caso, però, all'atto della sottoscrizione del contratto il lavoratore deve avere un documento di identificazione in corso di validità. Questo documento può essere sostituito dall'attestato di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica del Paese di provenienza.


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